(Arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale).
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, **arruola una o piu' persone per il compimento di atti di violenza** ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, **con finalita' di terrorismo**, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da **sette a quindici anni**.
((Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, **la persona arruolata** e' punita con la pena della reclusione da **cinque a otto anni**)). ((256))
Art. 270-quater.1
(( (Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo).))
((Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque **organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo** di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da **cinque a otto anni**)).
AGGIORNAMENTO (256): La condanna comporta la pena accessoria della **perdita della potesta' genitoriale** quando e' coinvolto un minore. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione.
Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.
- Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
- La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
- La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
- Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
- Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).
Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).