Art. 270-quater c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale).

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, **arruola una o piu' persone per il compimento di atti di violenza** ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, **con finalita' di terrorismo**, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da **sette a quindici anni**.

((Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, **la persona arruolata** e' punita con la pena della reclusione da **cinque a otto anni**)). ((256))

Art. 270-quater.1

(( (Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo).))

((Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque **organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo** di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da **cinque a otto anni**)).

AGGIORNAMENTO (256): La condanna comporta la pena accessoria della **perdita della potesta' genitoriale** quando e' coinvolto un minore. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione.

💡 Ratio Legis
Punisce, al di fuori dei casi di partecipazione all’associazione ex art. 270-bis, chi arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche rivolti contro Stati esteri o organismi internazionali, sanzionando anche la persona arruolata.

🔍 Esempio Concreto
Chi recluta un soggetto, prospettandogli la partecipazione ad azioni violente con finalità di terrorismo, risponde di arruolamento; lo stesso arruolato, per il solo fatto di essersi lasciato reclutare, risponde a sua volta del reato con pena distinta, salvo che si tratti di un caso di addestramento vero e proprio.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie introdotta e più volte rafforzata dalla legislazione antiterrorismo successiva al 2001, che anticipa la tutela penale alla fase del reclutamento, ancor prima della costituzione di una struttura associativa stabile riconducibile all’art. 270-bis c.p.

📊 Schema
Arruolamento di una o più persone per atti di violenza o sabotaggio con finalità di terrorismo → punito sia l’arruolatore sia, con pena distinta, la persona arruolata.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).