(Addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale).
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, **addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi… o di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza** ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da **cinque a dieci anni**. La stessa pena si applica nei confronti della **persona addestrata** ((, nonche' della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni… **pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte** di cui all'articolo 270-sexies)).
((Le pene previste dal presente articolo sono **aumentate se il fatto… e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici**)).
AGGIORNAMENTO (256): La condanna comporta la pena accessoria della **perdita della potesta' genitoriale** quando e' coinvolto un minore. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione.
Art. 270-quinquies.1
(( (Finanziamento di condotte con finalita' di terrorismo).))
((Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, **raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro… destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalita' di terrorismo** di cui all'articolo 270-sexies e' punito con la reclusione da **sette a quindici anni**, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma e' punito con la reclusione da **cinque a dieci anni**)).
Art. 270-quinquies.2
(( (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro).))
((Chiunque **sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalita' di terrorismo** di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da **due a sei anni** e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000)).
Art. 270-quinquies.3
(( (Detenzione di materiale con finalita' di terrorismo).)).
((Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, **consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali**… con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da **due a sei anni**)).
Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.
- Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
- La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
- La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
- Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
- Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).
Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).