Art. 270-sexies c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Condotte con finalita' di terrorismo).

1. Sono considerate con **finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale** e sono compiute allo scopo di **intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici… a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali**, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. ((256))

AGGIORNAMENTO (256): La pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta'. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

💡 Ratio Legis
Fornisce la definizione normativa di condotte con finalità di terrorismo, individuandole in quelle che, per natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un’organizzazione internazionale e sono compiute per intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a un’azione o destabilizzare le strutture fondamentali di un Paese, richiamando anche le condotte qualificate come terroristiche da convenzioni internazionali vincolanti per l’Italia.

🔍 Esempio Concreto
Un’azione violenta pianificata per costringere le autorità pubbliche ad adottare o revocare un determinato provvedimento, attraverso l’intimidazione della popolazione, rientra nella definizione di finalità di terrorismo che qualifica, ai fini penali, tutte le fattispecie del Titolo che vi fanno riferimento.

⚖️ Giurisprudenza
Norma definitoria di fondamentale importanza sistematica, introdotta per adeguare l’ordinamento interno agli obblighi internazionali (Convenzione di New York del 1999 e normativa dell’Unione Europea in materia di terrorismo), che vincola l’interprete a un parametro oggettivo e non meramente soggettivo-ideologico.

📊 Schema
Condotta idonea ad arrecare grave danno a un Paese o organismo internazionale + scopo di intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici o destabilizzare le strutture fondamentali → finalità di terrorismo rilevante per tutte le fattispecie del Titolo che vi rinviano.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).