Art. 270-ter c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Assistenza agli associati).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, **da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione** a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis e' punito con la reclusione fino a **quattro anni**.

La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata **continuativamente**.

**Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto**.

AGGIORNAMENTO (256): La condanna comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore. La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, presta assistenza materiale (rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o di comunicazione) a chi partecipa alle associazioni sovversive o terroristiche di cui agli artt. 270 e 270-bis, salvaguardando però chi agisce in favore di un prossimo congiunto.

🔍 Esempio Concreto
Chi fornisce ripetutamente ospitalità e mezzi di comunicazione a un soggetto che sa essere partecipe di un’associazione con finalità di terrorismo, senza però concorrere nel reato associativo stesso, risponde di assistenza agli associati, con pena aggravata se l’aiuto è prestato in modo continuativo.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie residuale rispetto al concorso di persone nel reato associativo, che punisce forme di sostegno logistico prive dell’apporto causale rilevante per la vita dell’associazione, temperata dalla clausola di non punibilità per l’assistenza prestata a un prossimo congiunto.

📊 Schema
Assistenza materiale (rifugio, vitto, mezzi) a partecipe di associazione ex artt. 270/270-bis + assenza di concorso o favoreggiamento + non prossimo congiunto → delitto autonomo di assistenza agli associati.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).