Art. 273 c.p. – Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque **senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale**, o sezioni di essi, e' punito con la reclusione **fino a sei mesi** o con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Se l'autorizzazione e' stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena e' della reclusione da **uno a cinque anni** e della multa non inferiore a lire diecimila. ((104))

AGGIORNAMENTO (104): La Corte Costituzionale ha dichiarato l'**illegittimita' costituzionale del presente articolo**.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, senza l’autorizzazione dello Stato, costituisce nel territorio italiano associazioni, istituti o uffici aventi carattere internazionale, tutelando la competenza esclusiva dello Stato nel controllo e nell’autorizzazione di strutture organizzative operanti su scala internazionale che coinvolgano interessi nazionali.

🔍 Esempio Concreto
Chi costituisce sul territorio italiano una sede o un ufficio di un’organizzazione a carattere internazionale, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione statale, laddove tale autorizzazione sia richiesta dalla natura dell’ente, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie a carattere prevalentemente formale, che sanziona l’inosservanza dell’obbligo autorizzatorio più che un’offesa sostanziale, in un ambito in cui il controllo statale sulle strutture internazionali era storicamente ritenuto essenziale per la sicurezza nazionale.

📊 Schema
Costituzione nel territorio dello Stato di associazione, istituto o ufficio a carattere internazionale privo della prescritta autorizzazione → delitto contro il controllo statale sulle strutture internazionali.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).