Art. 276 c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Attentato contro il Presidente della Repubblica).

Chiunque **attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Presidente della Repubblica**, e' punito con l'**ergastolo**. (92)((96a))

AGGIORNAMENTO (5): Sostituzione della pena di morte con l'ergastolo.

AGGIORNAMENTO (92)(96a): Disposizioni sulla **cooperazione efficace** per impedire l'evento.

💡 Ratio Legis
Tutela la vita, l’incolumità e la libertà personale del Presidente della Repubblica quale massima carica dello Stato e garante dell’unità nazionale, punendo con la massima severità chi attenta a tali beni in ragione della funzione rivestita.

🔍 Esempio Concreto
Chi compie un’azione violenta diretta contro la vita o l’incolumità fisica del Presidente della Repubblica risponde del reato, punito con l’ergastolo quale pena massima prevista dall’ordinamento dopo l’abolizione della pena di morte.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie di massimo allarme istituzionale, storicamente punita con la pena di morte, poi sostituita con l’ergastolo; prevede circostanze attenuanti per chi collabora efficacemente a impedire l’evento o le sue conseguenze.

📊 Schema
Attentato alla vita, incolumità o libertà personale del Presidente della Repubblica → delitto punito con l’ergastolo, pena massima dell’ordinamento penale italiano.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).