Art. 280-ter c.p. – ( (Atti di terrorismo nucleare).)

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((E' punito con la reclusione **non inferiore ad anni quindici** chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

E' punito con la reclusione **non inferiore ad anni venti** chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresi' quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto **materiali o aggressivi chimici o batteriologici**)).

Comma 1. 1) **procura a se' o ad altri materia radioattiva**;

Comma 2. 2) **crea un ordigno nucleare** o ne viene altrimenti in possesso.

Comma 3. 1) **utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare**;

Comma 4. 2) **utilizza o danneggia un impianto nucleare** in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

💡 Ratio Legis
Punisce specifiche condotte di terrorismo nucleare, quali la detenzione, l’uso o la minaccia di uso di materiale radioattivo o di ordigni nucleari con finalità di terrorismo, adeguando l’ordinamento interno agli obblighi internazionali di contrasto al terrorismo nucleare.

🔍 Esempio Concreto
Chi detiene materiale radioattivo con la finalità di utilizzarlo per provocare la morte o gravi lesioni a persone, ovvero minaccia di farlo, con finalità di terrorismo, risponde del reato, tra i più gravi della legislazione antiterrorismo per l’elevata pericolosità del mezzo.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie introdotta in attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, che colpisce con particolare severità le condotte connesse all’impiego di materiali nucleari o radioattivi per finalità terroristiche.

📊 Schema
Detenzione, uso o minaccia di uso di materiale radioattivo o ordigni nucleari + finalità di terrorismo → delitto di terrorismo nucleare, di matrice convenzionale internazionale.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).