Art. 289-ter c.p. – ( (Sequestro di persona a scopo di coazione).)

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, **sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando… al fine di costringere un terzo**, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale… a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da **venticinque a trenta anni**.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di **lieve entita'** si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla **meta' a due terzi**)).

💡 Ratio Legis
Punisce il sequestro di una persona commesso al fine di costringere terzi, un’organizzazione internazionale, uno Stato o un ente pubblico a compiere un qualsiasi atto ovvero ad astenersene, tutelando la libertà personale della vittima e la libertà di autodeterminazione dei soggetti destinatari della coazione.

🔍 Esempio Concreto
Chi sequestra una persona per costringere le autorità pubbliche ad adottare o revocare un determinato provvedimento come condizione per il rilascio dell’ostaggio, risponde del reato, indipendentemente dal conseguimento dell’obiettivo coattivo perseguito.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che si differenzia dal sequestro a scopo di terrorismo (art. 289-bis c.p.) per l’assenza della specifica finalità terroristica o eversiva, pur condividendone la struttura di reato plurioffensivo a tutela sia della vittima sia dei soggetti destinatari della coazione.

📊 Schema
Sequestro di persona + finalità di costringere terzi, Stati, enti pubblici o organizzazioni internazionali a un’azione o omissione → delitto contro la libertà personale e di autodeterminazione.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).