Art. 295 c.p. – Attentato contro i Capi di Stati esteri

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque nel territorio dello Stato **attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Capo di uno Stato estero** e' punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione **non inferiore a venti anni** e, negli altri casi, con la reclusione **non inferiore a quindici anni**. Se dal fatto e' derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole e' punito con la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi e' punito con l'ergastolo.(5)(92)((96a))

AGGIORNAMENTO (5): Sostituzione della pena di morte con l'ergastolo.

AGGIORNAMENTO (92)(96a): Disposizioni sulla **cooperazione efficace** per impedire l'evento.

💡 Ratio Legis
Punisce chi attenta alla vita, all’incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero presente nel territorio italiano, tutelando le relazioni internazionali e gli obblighi di protezione che lo Stato italiano assume nei confronti dei rappresentanti di Stati esteri ospitati sul proprio territorio.

🔍 Esempio Concreto
Chi compie un’azione violenta contro la vita o l’incolumità di un Capo di Stato estero in visita ufficiale in Italia risponde del reato, che riproduce nei confronti dei Capi di Stato stranieri una tutela analoga a quella prevista per il Presidente della Repubblica italiana.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che risponde a obblighi di diritto internazionale in materia di protezione dei rappresentanti degli Stati esteri, garantendo la sicurezza dei Capi di Stato stranieri quale condizione per il mantenimento di corrette relazioni diplomatiche.

📊 Schema
Attentato alla vita, incolumità o libertà personale di un Capo di Stato estero nel territorio italiano → delitto a tutela delle relazioni internazionali dello Stato.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).