Art. 312 c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).

Il giudice ordina l'**espulsione dello straniero** ovvero l'**allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea**… quando lo straniero o il cittadino… sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94)).

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da **uno a quattro anni**. In tal caso è **obbligatorio l'arresto** dell'autore del fatto… e si procede con rito direttissimo.

💡 Ratio Legis
Prevede, quale misura accessoria alla condanna, l’espulsione dello straniero o l’allontanamento del cittadino dell’Unione Europea condannato per uno dei delitti contro la personalità dello Stato, tutelando l’interesse pubblico a non consentire la permanenza nel territorio nazionale di chi si sia reso responsabile di tali gravi reati.

🔍 Esempio Concreto
Uno straniero condannato a una pena restrittiva della libertà personale per uno dei delitti previsti dal Titolo viene, in aggiunta alla pena, espulso dal territorio dello Stato per ordine del giudice.

⚖️ Giurisprudenza
Misura che si affianca alla pena principale quale ulteriore strumento di tutela della sicurezza nazionale, la cui disciplina è stata nel tempo modificata anche per adeguarla ai principi di libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea.

📊 Schema
Condanna a pena restrittiva della libertà per un delitto contro la personalità dello Stato + qualità di straniero o cittadino UE → espulsione o allontanamento dal territorio dello Stato disposti dal giudice.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).