Art. 316 c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Peculato mediante profitto dell'errore altrui).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servzio, il quale… **giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente**, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da **sei mesi a tre anni**.

((La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli **interessi finanziari dell'Unione europea** e il danno o il profitto sono **superiori a euro 100.000**)).

AGGIORNAMENTO (281): Aumento di pena se commesso da persona sottoposta a **misura di prevenzione personale**.

💡 Ratio Legis
Punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità, tutelando il corretto funzionamento della pubblica amministrazione anche quando l’ingiusto vantaggio derivi da un errore non provocato dall’agente.

🔍 Esempio Concreto
Un funzionario pubblico che, accortosi che un cittadino gli ha versato per errore una somma superiore al dovuto, trattenga consapevolmente l’eccedenza senza restituirla, giovandosi dell’errore altrui, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che si distingue dal peculato comune (art. 314 c.p.) perché l’ingiusto arricchimento non deriva da un’appropriazione attiva del pubblico ufficiale, bensì dallo sfruttamento passivo di un errore commesso da terzi, con pena conseguentemente più mite.

📊 Schema
Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio + errore altrui + ricezione o ritenzione indebita di denaro o altra utilità → peculato in forma attenuata rispetto all’art. 314 c.p.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).