Art. 319-quater c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Induzione indebita a dare o promettere utilita').

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, **induce taluno a dare o a promettere indebitamente**… denaro o altra utilità è punito con la reclusione da **sei anni a dieci anni e sei mesi**.

Nei casi previsti dal primo comma, **chi da' o promette denaro o altra utilità** è punito con la reclusione **fino a tre anni** ((ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli **interessi finanziari dell'Unione europea** e il danno o il profitto sono **superiori a euro 100.000**)).

AGGIORNAMENTO (281): Aumento di pena se commesso da persona sottoposta a **misura di prevenzione personale**.

💡 Ratio Legis
Punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, sanzionando anche l’indotto con pena più mite, in una fattispecie che si colloca tra la concussione e la corruzione.

🔍 Esempio Concreto
Un pubblico ufficiale che, sfruttando la propria posizione di autorità, induca un privato a versargli una somma di denaro per evitare conseguenze sfavorevoli non dovute, senza tuttavia costringerlo con vera e propria coartazione, risponde di induzione indebita; il privato che cede all’induzione risponde a sua volta del reato, con pena nettamente più mite.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie introdotta dalla L. 190/2012 per colmare il vuoto di tutela emerso dalla giurisprudenza sulla concussione, distinguendosi da questa per il minor grado di coartazione psicologica esercitata sull’indotto, che conserva un margine di scelta e per questo risponde penalmente, seppur con pena ridotta.

📊 Schema
Pubblico ufficiale o incaricato + abuso della qualità o dei poteri + induzione, non costrizione, a dare o promettere utilità → punito sia l’inducente, con pena più grave, sia l’indotto, con pena più lieve.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).