Art. 32-ter c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione).

L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a ((cinque)) anni.

💡 Ratio Legis
Impedisce al condannato di contrattare con la pubblica amministrazione, salvaguardando comunque il suo accesso alle prestazioni essenziali di pubblico servizio.

🔍 Esempio Concreto
Un’impresa il cui legale rappresentante sia condannato per corruzione può, a causa di questa pena accessoria, essere esclusa dalla partecipazione a gare pubbliche per il periodo di incapacità.

⚖️ Giurisprudenza
L’eccezione per le prestazioni di pubblico servizio (ad esempio l’accesso a servizi sanitari o scolastici) evita che l’incapacità di contrattare si trasformi in un’esclusione totale e sproporzionata dalla vita civile.

📊 Schema
Incapacità di contrattare con la P.A. → divieto di stipulare contratti pubblici, salvo per ottenere prestazioni di pubblico servizio.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).