Art. 320 c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio).

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 **si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio**.

In ogni caso, le pene sono **ridotte in misura non superiore ad un terzo**.

AGGIORNAMENTO (281): Aumento di pena se commesso da persona sottoposta a **misura di prevenzione personale**.

💡 Ratio Legis
Estende le disposizioni sulla corruzione propria e impropria degli artt. 318 e 319 c.p. anche all’incaricato di un pubblico servizio, riconoscendo un disvalore penale analogo, seppur attenuato, alle condotte corruttive commesse da soggetti che, pur non essendo pubblici ufficiali, svolgono funzioni di pubblico interesse.

🔍 Esempio Concreto
Un dipendente di un ente pubblico economico che, pur non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale ma di incaricato di pubblico servizio, riceva denaro per compiere un atto contrario ai propri doveri, risponde di corruzione ai sensi della norma, con pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il pubblico ufficiale.

⚖️ Giurisprudenza
Disposizione di estensione soggettiva che riflette la scelta legislativa di sanzionare la corruzione anche al di fuori della ristretta categoria dei pubblici ufficiali, pur mantenendo una graduazione sanzionatoria in ragione della minore rilevanza pubblicistica della funzione dell’incaricato di pubblico servizio.

📊 Schema
Fatti di corruzione propria o impropria commessi da un incaricato di pubblico servizio → applicazione degli artt. 318 e 319 c.p., con pena ridotta fino a un terzo.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).