Art. 322-bis c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione ((…)) di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 ((e 322)), terzo e quarto comma, ((…)) **si applicano anche**:

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, **quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione**.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, **si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso**:

Le persone indicate nel primo comma sono **assimilate ai pubblici ufficiali**…

AGGIORNAMENTO (281): Aumento di pena se commesso da persona sottoposta a **misura di prevenzione personale**.

Comma 1. 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

Comma 2. 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

Comma 3. 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

Comma 4. 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

💡 Ratio Legis
Estende l’applicazione dei delitti di peculato, concussione, induzione indebita e corruzione ai membri di Corti e organismi internazionali, funzionari dell’Unione Europea e di Stati esteri, adeguando la tutela penale dell’amministrazione pubblica alla dimensione internazionale ed europea dell’esercizio di funzioni pubbliche.

🔍 Esempio Concreto
Un funzionario di un’istituzione dell’Unione Europea che riceva denaro per compiere un atto contrario ai propri doveri d’ufficio risponde dei medesimi reati previsti per i pubblici ufficiali italiani, in virtù dell’equiparazione soggettiva operata dalla norma.

⚖️ Giurisprudenza
Disposizione che attua obblighi internazionali ed europei di contrasto alla corruzione transnazionale, assimilando ai pubblici ufficiali italiani un’ampia gamma di soggetti che esercitano funzioni pubbliche in ambito internazionale, europeo o presso Stati esteri.

📊 Schema
Fatti di peculato, concussione, induzione indebita o corruzione commessi da o verso membri di organismi internazionali/europei o funzionari di Stati esteri → applicazione delle corrispondenti fattispecie previste per i pubblici ufficiali italiani.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).