Art. 322-ter c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Confisca).

Nel caso di condanna… per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320… è **sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo**, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la **confisca di beni… per un valore corrispondente** a tale prezzo ((o profitto)).

Nel caso di condanna… per il delitto previsto dall'articolo 321… è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto… e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse…

AGGIORNAMENTO (170): Le disposizioni dell'articolo non si applicano ai reati commessi **anteriormente** alla data di entrata in vigore della L. 29 settembre 2000, n. 300.

Art. 322-ter.1

(( (Custodia giudiziale dei beni sequestrati).))

((I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter… possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in **custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative**)).

💡 Ratio Legis
Impone la confisca obbligatoria, in caso di condanna per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, prevedendo la confisca per equivalente quando non sia possibile individuare tali beni, per impedire che il condannato mantenga i vantaggi economici derivanti dal reato.

🔍 Esempio Concreto
In caso di condanna per corruzione, il giudice dispone sempre la confisca del denaro o dei beni ricevuti dal pubblico ufficiale quale prezzo della corruzione; se tali beni non sono più reperibili, la confisca colpisce beni di valore corrispondente nella disponibilità del condannato.

⚖️ Giurisprudenza
Norma che rende la confisca una conseguenza obbligatoria e non discrezionale della condanna per i reati contro la P.A., rafforzando l’effetto deterrente della sanzione penale attraverso l’aggressione sistematica dei proventi illeciti.

📊 Schema
Condanna per delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. → confisca sempre obbligatoria del prezzo o profitto del reato, con confisca per equivalente se non reperibile.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).