Art. 323-bis c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

( Circostanze attenuanti ).

Se i fatti previsti dagli articoli 314… sono di **particolare tenuità**, le pene sono **diminuite**.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319… per chi si sia **efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori**, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili… la pena è **diminuita da un terzo a due terzi**.

💡 Ratio Legis
Prevede una diminuzione di pena per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione quando il fatto sia di particolare tenuità, nonché un’ulteriore e più ampia diminuzione per chi, dopo aver commesso il reato, si adoperi efficacemente per evitarne le ulteriori conseguenze e per assicurare le prove e l’individuazione degli altri responsabili.

🔍 Esempio Concreto
Un pubblico ufficiale che, dopo aver commesso un fatto di corruzione, collabori attivamente con l’autorità giudiziaria fornendo elementi utili per l’individuazione degli altri responsabili e per impedire che l’attività corruttiva prosegua, beneficia di una consistente diminuzione di pena, fino a due terzi.

⚖️ Giurisprudenza
Disposizione che valorizza la collaborazione processuale successiva al reato, incentivando la resipiscenza e l’emersione dei fatti corruttivi anche dopo la loro consumazione, in una logica premiale che integra il contrasto repressivo con finalità di prevenzione e accertamento.

📊 Schema
Fatto di particolare tenuità → pena diminuita; collaborazione efficace successiva al reato, per impedire conseguenze ulteriori, assicurare prove o individuare responsabili → pena diminuita da un terzo a due terzi.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).