Art. 323-ter c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Causa di non punibilita') .

**Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319… se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini… e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete** per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla **messa a disposizione dell'utilità** dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente…

La causa di non punibilità **non si applica quando la denuncia… è preordinata** rispetto alla commissione del reato denunciato…

💡 Ratio Legis
Prevede la non punibilità di chi abbia commesso alcuni dei delitti di corruzione quando, prima di sapere di essere indagato ed entro quattro mesi dal fatto, lo denunci volontariamente fornendo indicazioni utili e concrete per l’accertamento del reato, a condizione che la denuncia non sia stata preordinata rispetto alla commissione del fatto stesso e che l’utilità percepita sia messa a disposizione.

🔍 Esempio Concreto
Un privato che, dopo aver corrisposto denaro a un pubblico ufficiale, si penta e denunci spontaneamente il fatto alle autorità entro quattro mesi, fornendo elementi utili per l’accertamento del reato e senza che la denuncia fosse stata pianificata fin dall’inizio come parte dell’accordo corruttivo, beneficia della non punibilità.

⚖️ Giurisprudenza
Meccanismo premiale di matrice collaborativa, volto a incentivare l’emersione dei fatti corruttivi dall’interno del rapporto corruttivo stesso, la cui applicazione è rigorosamente esclusa quando la denuncia sia stata concepita come parte di una strategia preordinata e non come autentico ravvedimento.

📊 Schema
Denuncia volontaria e tempestiva, entro 4 mesi e prima delle indagini, + indicazioni utili e concrete + messa a disposizione dell’utilità + assenza di preordinazione → non punibilità del denunciante.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).