Art. 328 c.p. – ( (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione). )

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che **indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica… deve essere compiuto senza ritardo**, è punito con la reclusione da **sei mesi a due anni**.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale… che **entro trenta giorni dalla richiesta** di chi vi abbia interesse **non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo**, è punito con la reclusione **fino ad un anno o con la multa**…

💡 Ratio Legis
Punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta o omette un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, nonché, in forma attenuata, chi non compie l’atto richiesto entro trenta giorni senza fornire le ragioni del ritardo.

🔍 Esempio Concreto
Un pubblico ufficiale che rifiuti ingiustificatamente di compiere un atto urgente richiesto per ragioni di sicurezza pubblica, ad esempio l’adozione di un provvedimento necessario a scongiurare un pericolo imminente, risponde del reato nella sua forma più grave.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che si articola in due ipotesi di diversa gravità, il rifiuto di atti urgenti indifferibili e la più generica omissione di atti dovuti oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta, quest’ultima punita più mitemente e subordinata alla richiesta formale dell’interessato.

📊 Schema
Atto d’ufficio dovuto e urgente, rifiutato indebitamente → delitto nella forma più grave; atto d’ufficio non compiuto entro trenta giorni dalla richiesta, senza giustificazione → delitto nella forma attenuata.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).