Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale **rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta** fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione **fino a due anni**.
💡 Ratio Legis
Punisce il militare o l’agente della forza pubblica che rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta rivoltagli, nelle forme di legge, da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, tutelando l’efficacia e la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine a supporto dell’autorità pubblica.
Esempio Concreto
Un agente di pubblica sicurezza che, formalmente richiesto di intervento da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, rifiuti o ritardi ingiustificatamente di prestare la propria opera, risponde del reato.
Giurisprudenza
Fattispecie speciale rispetto al più generico rifiuto di atti d’ufficio, riservata ai soli appartenenti alle forze militari o di polizia, in ragione del ruolo di supporto operativo che tali soggetti svolgono rispetto all’autorità civile richiedente.
Schema
Militare o agente della forza pubblica + richiesta formale di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni + rifiuto o ritardo indebito → delitto contro l’efficacia dell’azione amministrativa e di sicurezza pubblica.
⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti
Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.
📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
- Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
- La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
- La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
- Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
- Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).
Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).