Art. 339-bis c.p. – ( (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario).)

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono **aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva** ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico… **a causa del compimento di un atto** nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio)).

💡 Ratio Legis
Prevede un’aggravante specifica per gli atti intimidatori commessi con finalità ritorsiva nei confronti di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario in relazione all’attività svolta, tutelando l’indipendenza e la serenità di giudizio degli amministratori pubblici da ritorsioni per le decisioni assunte.

🔍 Esempio Concreto
Chi compie atti intimidatori nei confronti di un consigliere comunale, in ritorsione per una delibera da questi votata nell’esercizio del proprio mandato, risponde del reato con l’aggravante prevista dalla norma.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie introdotta per rafforzare la tutela penale degli amministratori locali e dei componenti di organi pubblici, sempre più frequentemente esposti a intimidazioni a causa delle decisioni assunte nell’esercizio del mandato istituzionale.

📊 Schema
Atto intimidatorio nei confronti di un componente di Corpo politico, amministrativo o giudiziario + finalità ritorsiva collegata all’attività svolta → circostanza aggravante specifica.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).