Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono **aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico**, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da **più di cinque persone riunite, mediante uso di armi**… ovvero da **più di dieci persone, pur senza uso di armi**, la pena è… della reclusione da **tre a quindici anni**…
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche… nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il **lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere**, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.
((Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di **impedire la realizzazione di infrastrutture** destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.))
AGGIORNAMENTO (6): Non si applica se il pubblico ufficiale ha dato causa al fatto **eccedendo con atti arbitrari** i limiti delle sue attribuzioni.
Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.
- Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
- La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
- La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
- Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
- Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).
Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).