Art. 341-bis c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Oltraggio a pubblico ufficiale).

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e **in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio** ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da **sei mesi a tre anni**.

((La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un **dirigente scolastico**…)).

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'**attribuzione di un fatto determinato**. Se la verità del fatto è provata… l'autore dell'offesa **non è punibile**.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia **riparato interamente il danno**… il reato è **estinto**.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, tutelando il prestigio della funzione pubblica da offese pubbliche dirette contro chi la esercita.

🔍 Esempio Concreto
Chi, durante un controllo stradale svolto alla presenza di più persone, rivolge all’agente operante espressioni gravemente offensive del suo onore e prestigio, a causa dell’atto d’ufficio in corso, risponde del reato, salva la non punibilità se prova la verità del fatto attribuito e l’estinzione del reato in caso di integrale riparazione del danno prima del giudizio.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie reintrodotta dopo l’abrogazione del 1999, che richiede la presenza di più persone quale elemento costitutivo, prevede l’aumento di pena per l’attribuzione di un fatto determinato con la relativa exceptio veritatis, e l’estinzione del reato per riparazione integrale del danno prima del giudizio.

📊 Schema
Luogo pubblico o aperto al pubblico + presenza di più persone + offesa all’onore o al prestigio del pubblico ufficiale, a causa o nell’esercizio delle funzioni → delitto di oltraggio, estinguibile con integrale riparazione del danno prima del giudizio.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).