Art. 345 c.p. – Offesa all’Autorita’ mediante danneggiamento di affissioni

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, **rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità** stessa, ((è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

💡 Ratio Legis
Punisce chi, a fine di oltraggio, lacera o rende comunque illeggibili atti o manifesti che per ordine dell’autorità pubblica sono stati affissi in luogo pubblico, tutelando il prestigio dell’autorità anche nella dimensione simbolica della sua comunicazione pubblica ufficiale.

🔍 Esempio Concreto
Chi, con l’intento di manifestare disprezzo verso l’autorità, laceri o imbratti un manifesto ufficiale affisso per ordine di un’autorità pubblica, rendendolo illeggibile, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie di applicazione residuale, che punisce una forma indiretta e simbolica di offesa all’autorità pubblica, attuata non contro la persona del pubblico ufficiale ma contro un atto di comunicazione istituzionale da esso promanante.

📊 Schema
Atto o manifesto affisso per ordine dell’autorità in luogo pubblico + lacerazione o alterazione tale da renderlo illeggibile + fine di oltraggio → delitto contro il prestigio simbolico dell’autorità pubblica.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).