Art. 347 c.p. – Usurpazione di funzioni pubbliche

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque **usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego** è punito con la reclusione **fino a due anni**.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni… **continua ad esercitarle**.

La condanna importa la **pubblicazione della sentenza**.

💡 Ratio Legis
Punisce chi usurpa una funzione pubblica o l’esercizio di un potere ad essa inerente, tutelando il monopolio statale sull’attribuzione legittima delle funzioni pubbliche da condotte di chi si arroghi poteri non conferitigli secondo le regole dell’ordinamento.

🔍 Esempio Concreto
Chi, senza alcuna investitura legittima, si presenti e agisca esercitando poteri tipici di un pubblico ufficiale, ad esempio impartendo ordini con pretesa autorità pubblica, risponde del reato di usurpazione di funzioni pubbliche.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela la certezza e la legittimità dell’esercizio del potere pubblico, distinguendosi dall’esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) per l’oggetto della condotta, riferito a una funzione pubblica anziché a un’attività professionale privata regolamentata.

📊 Schema
Funzione pubblica o potere ad essa inerente + esercizio da parte di chi non ne è legittimamente investito → delitto contro la legittimità dell’esercizio del potere pubblico.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).