Art. 351 c.p. – Violazione della pubblica custodia di cose

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque **sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti**, ovvero un'altra cosa mobile **particolarmente custodita in un pubblico ufficio**… è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da **uno a cinque anni**.

💡 Ratio Legis
Punisce il pubblico ufficiale che, avendo in custodia o vigilanza per ragioni del proprio ufficio carte o altri oggetti, ne agevola colposamente la sottrazione o il danneggiamento da parte di terzi, ovvero omette di impedirne la distruzione o dispersione, tutelando l’integrità dei beni affidati alla custodia pubblica.

🔍 Esempio Concreto
Un pubblico ufficiale che, per negligenza nella custodia di documenti o oggetti affidati al proprio ufficio, ne agevoli colposamente la sottrazione o il danneggiamento da parte di terzi, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela l’integrità dei beni affidati alla custodia pubblica in generale, distinguendosi dalle previsioni specifiche sui beni sottoposti a sequestro per l’ambito più ampio dei beni oggetto di ordinaria custodia d’ufficio.

📊 Schema
Pubblico ufficiale + custodia di carte o oggetti per ragioni d’ufficio + agevolazione colposa della sottrazione, distruzione o dispersione da parte di terzi → delitto colposo contro l’integrità della custodia pubblica.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).