Art. 352 c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro).

Chiunque **vende, distribuisce o affigge… scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro**, ((è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

💡 Ratio Legis
Sanziona la vendita, la distribuzione o l’affissione di scritti o disegni di cui l’autorità abbia ordinato il sequestro, tutelando l’effettività dei provvedimenti di sequestro adottati in materia di stampa; la fattispecie, originariamente penale, è stata depenalizzata e oggi è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.

🔍 Esempio Concreto
Chi continui a vendere o distribuire copie di una pubblicazione della quale l’autorità competente abbia disposto il sequestro, eludendo così il provvedimento adottato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che rientra tra le previsioni del codice penale interessate dal processo di depenalizzazione, che ha trasformato l’originaria sanzione penale in un illecito amministrativo, pur mantenendo la disposizione collocata nel testo del codice.

📊 Schema
Scritto o disegno sottoposto a sequestro dall’autorità + vendita, distribuzione o affissione nonostante il sequestro → illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria e non più con pena penale.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).