Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, con **violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti**, è punito con la reclusione da **sei mesi a cinque anni** e con la multa…

Se il colpevole è **persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti**… la reclusione è da **uno a cinque anni**…

Le pene… si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale…; ma sono **ridotte alla metà**.

AGGIORNAMENTO (96), (125) e ((233)): Aumento di pena se commesso da persona sottoposta a **misura di prevenzione personale**.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, con violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, tutelando la libera e corretta concorrenza nelle procedure di aggiudicazione pubblica.

🔍 Esempio Concreto
Un’impresa che si accordi con un concorrente, dietro compenso, per non partecipare a una gara d’appalto pubblico, alterando così la libera concorrenza tra gli offerenti, risponde del reato di turbata libertà degli incanti.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie storica di tutela della concorrenza nelle procedure di evidenza pubblica, che si è affiancata, dopo la riforma del 2019, alla più ampia previsione dell’art. 353-bis c.p. relativa alla fase antecedente di scelta del contraente.

📊 Schema
Pubblico incanto o licitazione privata per conto della P.A. + violenza, minaccia, collusione o altro mezzo fraudolento + impedimento o turbativa della gara → delitto contro la libera concorrenza nelle procedure di aggiudicazione pubblica.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).