Art. 357 c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Nozione del pubblico ufficiale).

Agli effetti della legge penale, sono **pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, ((giudiziaria)) o amministrativa.

((Agli stessi effetti è **pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico**… e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di **poteri autoritativi o certificativi**)).

💡 Ratio Legis
Fornisce la definizione normativa di pubblico ufficiale, individuandolo in chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, specificando che è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata da poteri autoritativi o certificativi, con funzione di norma-cardine per l’intero sistema dei reati contro la P.A.

🔍 Esempio Concreto
Un funzionario che eserciti poteri autoritativi, ad esempio imponendo obblighi ai cittadini, o poteri certificativi, attestando fatti con efficacia probatoria, nell’ambito di una funzione amministrativa disciplinata dal diritto pubblico rientra nella nozione di pubblico ufficiale rilevante ai fini penali, a prescindere dal rapporto di impiego formale con la P.A.

⚖️ Giurisprudenza
Norma definitoria di importanza sistematica fondamentale, la cui interpretazione estensiva da parte della giurisprudenza di legittimità, imperniata sul criterio funzionale dei poteri autoritativi e certificativi anziché su quello meramente soggettivo del rapporto di pubblico impiego, ha ampliato notevolmente l’ambito soggettivo di applicazione dei reati contro la P.A.

📊 Schema
Esercizio di una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa + funzione amministrativa caratterizzata da poteri autoritativi o certificativi → qualifica di pubblico ufficiale ai fini della legge penale, a prescindere dalla natura del rapporto di impiego.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).