Art. 364 c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Omessa denuncia di reato da parte del cittadino).

Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un **delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo**, **non ne fa immediatamente denuncia**… è punito con la reclusione **fino a un anno** o con la multa…

AGGIORNAMENTO (5): La pena di morte è stata soppressa e **sostituita con l'ergastolo**.

💡 Ratio Legis
Punisce, in via del tutto eccezionale rispetto al principio generale di non obbligatorietà della denuncia per il privato cittadino, chi, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato punito con l’ergastolo, non ne fa immediata denuncia, tutelando con particolare rigore la sicurezza dello Stato.

🔍 Esempio Concreto
Un cittadino che, venuto a conoscenza della preparazione o commissione di uno dei più gravi delitti contro la personalità dello Stato, ad esempio un attentato punito con l’ergastolo, ometta di denunciarlo immediatamente all’autorità, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie eccezionale nel sistema penale italiano, che generalmente non impone al privato cittadino un obbligo di denuncia, giustificata dalla straordinaria gravità dei delitti contro la personalità dello Stato cui si riferisce e dall’interesse pubblico preminente alla loro tempestiva repressione.

📊 Schema
Cittadino privato + notizia di un delitto contro la personalità dello Stato punito con l’ergastolo + omessa immediata denuncia → delitto eccezionale, in deroga al principio generale di non obbligatorietà della denuncia per il privato.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).