Art. 365 c.p. – Omissione di referto

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, **avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza**… in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale **si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne**… è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Questa disposizione **non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale**.

💡 Ratio Legis
Punisce l’esercente una professione sanitaria che, avendo prestato assistenza o opera in casi che possano presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’autorità, tutelando la tempestiva conoscenza da parte della giustizia di fatti di reato emersi nell’esercizio dell’attività sanitaria.

🔍 Esempio Concreto
Un medico che, prestando assistenza a un paziente con lesioni riconducibili a un’aggressione perseguibile d’ufficio, ometta di trasmettere il referto all’autorità giudiziaria, risponde del reato, salvo che l’adempimento esponga la persona assistita a un procedimento penale.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che pone a carico degli esercenti professioni sanitarie un obbligo di collaborazione con la giustizia analogo, per finalità, a quello dei pubblici ufficiali, temperato dalla clausola di esonero quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

📊 Schema
Esercente professione sanitaria + assistenza in un caso con caratteri di delitto perseguibile d’ufficio + omesso o ritardato referto all’autorità → delitto contro la tempestiva conoscenza dei fatti di reato da parte della giustizia.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).