Chiunque… **incolpa sé stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri**, è punito con la reclusione da **uno a tre anni**.
💡 Ratio Legis
Punisce chi, mediante dichiarazione all’autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, ovvero simulando le tracce di un reato, incolpa falsamente se stesso di aver commesso un reato che sa non essere stato da lui commesso, tutelando il corretto funzionamento della giustizia da false autoincolpazioni che ne sviano l’attività.
Esempio Concreto
Chi si autodenunci falsamente come autore di un reato in realtà commesso da altri, o mai avvenuto, magari per coprire un terzo soggetto, risponde di autocalunnia, che si distingue dalla calunnia per essere rivolta contro sé stesso anziché contro un’altra persona.
Giurisprudenza
Fattispecie speculare alla calunnia, che tutela il medesimo interesse pubblico al corretto funzionamento della giustizia, colpendo l’autoincolpazione falsa anche quando non arreca alcun pregiudizio diretto a terzi, salvo l’effetto di sviamento delle indagini.
Schema
Falsa autoincolpazione di un reato non commesso, dinanzi all’autorità o mediante simulazione di tracce → delitto contro il corretto funzionamento della giustizia, speculare alla calunnia.
⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti
Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.
📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
- Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
- La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
- La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
- Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
- Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).
Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).