Art. 371-bis c.p. – False informazioni al pubblico ministero ((o al procuratore della Corte penale internazionale))

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

**Chiunque**, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero… di fornire informazioni ai fini delle indagini, **rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa**… è punito con la reclusione **fino a quattro anni**.

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, **resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado**…

Le disposizioni… si applicano… anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono **richieste dal difensore**.

AGGIORNAMENTO (144): La sospensione non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia stata già esercitata l'azione penale.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, tutelando l’affidabilità degli elementi raccolti nella fase investigativa delle indagini preliminari.

🔍 Esempio Concreto
Una persona informata sui fatti, sentita dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, che dichiari fatti non corrispondenti al vero o taccia deliberatamente circostanze rilevanti di cui è a conoscenza, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che estende alla fase delle indagini preliminari, condotte dal pubblico ministero, una tutela della veridicità delle dichiarazioni analoga a quella prevista per la falsa testimonianza dibattimentale, riconoscendo l’importanza dell’affidabilità delle informazioni raccolte fin dalle prime fasi investigative.

📊 Schema
Persona informata sui fatti, sentita dal pubblico ministero nelle indagini preliminari + dichiarazioni false o reticenza sui fatti rilevanti → delitto contro l’affidabilità delle indagini preliminari.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).