Art. 373 c.p. – Falsa perizia o interpretazione

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

**Il perito o l'interprete**… **dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero**, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'**interdizione dalla professione o dall'arte**.

AGGIORNAMENTO (96): Aumento di pena se commesso da persona sottoposta a **misura di prevenzione**.

💡 Ratio Legis
Punisce il perito o l’interprete che, nominato dall’autorità giudiziaria, dia parere o interpretazioni false, ovvero affermi fatti non conformi al vero, tutelando l’affidabilità del contributo tecnico specialistico fornito al processo da soggetti chiamati a colmare le lacune di conoscenza tecnica del giudice.

🔍 Esempio Concreto
Un perito nominato dal giudice che, nella relazione peritale, esprima consapevolmente valutazioni tecniche false o alteri i dati rilevati per favorire una delle parti, risponde del reato di falsa perizia.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che replica, per i soggetti dotati di competenze tecniche chiamati a coadiuvare il giudice, la medesima tutela della veridicità già prevista per la testimonianza, riconoscendo l’analoga rilevanza del contributo probatorio specialistico ai fini della corretta decisione.

📊 Schema
Perito o interprete nominato dall’autorità giudiziaria + parere, interpretazione o affermazione di fatti non conformi al vero → delitto contro l’affidabilità del contributo tecnico specialistico nel processo.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).