Art. 374 c.p. – Frode processuale

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice… **immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone**, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione ((da **uno a cinque anni**)).

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un **procedimento penale**… ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui **non si può procedere che in seguito a querela**…

💡 Ratio Legis
Punisce chi, nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone, al fine di indurre in errore il giudice in un sopralluogo o in un esperimento giudiziale, o il perito nell’esecuzione di una perizia, tutelando la genuinità degli elementi materiali sottoposti alla diretta percezione dell’autorità giudiziaria o del suo ausiliario tecnico.

🔍 Esempio Concreto
Chi alteri artificiosamente lo stato dei luoghi di un incidente prima di un sopralluogo giudiziale, al fine di indurre in errore il giudice o il perito nella ricostruzione dei fatti, risponde del reato di frode processuale.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela la genuinità della prova reale e degli accertamenti diretti, distinguendosi dalla falsa testimonianza e dalla falsa perizia perché non riguarda dichiarazioni orali ma alterazioni materiali dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone oggetto di osservazione giudiziale.

📊 Schema
Procedimento civile, penale o amministrativo + artificiosa immutazione dello stato di luoghi, cose o persone + finalità di indurre in errore il giudice o il perito in un sopralluogo, esperimento o perizia → delitto contro la genuinità degli accertamenti giudiziali diretti.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).