Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto… **e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità**… ((o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti)), è punito con la reclusione **fino a quattro anni**. (5)

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'**articolo 416-bis (associazione mafiosa)**, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione **non inferiore a due anni**.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire cinquemila.

Le disposizioni di questo articolo **si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto**.

AGGIORNAMENTO (5), (33), (125), (233): Sostituzione della pena di morte con l'ergastolo e aumenti di pena in caso di misura di prevenzione.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, tutelando l’efficacia dell’attività investigativa e repressiva della giustizia penale da condotte di ausilio successive alla commissione del reato.

🔍 Esempio Concreto
Chi nasconda un ricercato nella propria abitazione per aiutarlo a sfuggire alle ricerche della polizia, oppure fornisca false informazioni agli investigatori per sviarli dalle tracce dell’autore del reato, risponde di favoreggiamento personale, sempre che non abbia concorso nel reato presupposto.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che si colloca cronologicamente dopo la commissione del reato presupposto, distinguendosi nettamente dal concorso di persone nel reato per l’assenza di qualsiasi contributo alla sua realizzazione, e riservata alle sole condotte di aiuto successive dirette a eludere le investigazioni o le ricerche.

📊 Schema
Delitto già commesso da altri, punito con ergastolo o reclusione + condotta di aiuto a eludere le investigazioni o le ricerche + assenza di concorso nel reato presupposto → delitto di favoreggiamento personale.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).