Art. 379-bis c.p. – ( (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale). )

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque **rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale**, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione **fino a un anno**. La stessa pena si applica alla persona che… **non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero**…)).

💡 Ratio Legis
Punisce chi, avendo notizia per ragioni di ufficio o di professione di atti di un procedimento penale coperti dal segreto, li rivela indebitamente, ovvero ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, oltre i limiti strettamente necessari all’esercizio del diritto di difesa, tutelando la riservatezza degli atti di indagine da divulgazioni che possono comprometterne l’efficacia.

🔍 Esempio Concreto
Un avvocato o un consulente che, venuto a conoscenza per ragioni professionali di atti di indagine coperti da segreto, li riveli a soggetti estranei al procedimento al di fuori delle esigenze difensive, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela la segretezza degli atti di indagine quale presupposto per l’efficacia dell’accertamento penale, bilanciata con il legittimo esercizio del diritto di difesa che giustifica la conoscenza e l’uso degli atti nei limiti strettamente necessari.

📊 Schema
Atti di un procedimento penale coperti da segreto + rivelazione o agevolazione della conoscenza oltre i limiti del diritto di difesa → delitto contro la riservatezza degli atti di indagine.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).