Art. 380 c.p. – Patrocinio o consulenza infedele

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, **rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte** da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all' Autorità giudiziaria… è punito con la reclusione da **uno a tre anni** e con la multa…

La pena è **aumentata**:

1° se il colpevole ha commesso il fatto, **colludendo con la parte avversaria**;

2° se il fatto è stato commesso **a danno di un imputato**.

Si applicano la reclusione da **tre a dieci anni**… **se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo**…

AGGIORNAMENTO (5): Sostituzione della pena di morte con l'ergastolo.

💡 Ratio Legis
Punisce il difensore, il patrocinatore o il consulente tecnico che, rendendosi infedele ai propri doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui assistita o difesa dinanzi all’autorità giudiziaria, tutelando l’affidabilità del rapporto fiduciario tra assistito e professionista quale presupposto per l’effettività del diritto di difesa.

🔍 Esempio Concreto
Un difensore che, nell’esercizio del proprio mandato, agisca deliberatamente in modo da danneggiare gli interessi del proprio assistito, ad esempio favorendo la controparte in cambio di un vantaggio personale, risponde del reato, con pena aggravata se il fatto è commesso in danno di un imputato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela la lealtà del rapporto professionale tra difensore e assistito quale condizione essenziale per l’effettivo esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, distinguendosi dalle ipotesi di mera negligenza professionale, rilevanti solo sul piano disciplinare o civilistico.

📊 Schema
Difensore, patrocinatore o consulente tecnico + infedeltà ai doveri professionali + nocumento agli interessi della parte assistita → delitto contro la lealtà del rapporto di difesa.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).