Art. 384-bis c.p. – ( (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall’estero). )

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, **commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero**, si considerano commessi nel territorio dello Stato e **sono puniti secondo la legge italiana**)).

💡 Ratio Legis
Estende la rilevanza penale delle fattispecie di falsa testimonianza e reati assimilati anche ai fatti commessi da persona che si trovi all’estero e renda dichiarazioni mediante collegamento audiovisivo nell’ambito di una rogatoria internazionale, adeguando la tutela penale della genuinità della prova alle moderne modalità di assunzione delle dichiarazioni a distanza.

🔍 Esempio Concreto
Un testimone che si trovi all’estero e renda una falsa testimonianza mediante collegamento audiovisivo nell’ambito di una rogatoria internazionale risponde del reato secondo la legge italiana, alla stregua di quanto avverrebbe se la deposizione fosse resa fisicamente in Italia.

⚖️ Giurisprudenza
Disposizione di adeguamento tecnologico e processuale che garantisce l’applicabilità delle fattispecie di falsità dichiarativa anche alle moderne modalità di assunzione della prova a distanza nell’ambito della cooperazione giudiziaria internazionale.

📊 Schema
Dichiarazione resa mediante collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall’estero + falsità della dichiarazione → applicazione delle fattispecie di falsa testimonianza e reati assimilati, alla stregua di una deposizione resa in Italia.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).