Art. 384-ter c.p. – ( (Circostanze speciali). )

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Se i fatti di cui agli articoli 371-bis… 378 sono commessi **al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti** di cui agli articoli 270, 270-bis… [reati gravi specifici], la pena è **aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento** di cui agli articoli 371-bis e 371-ter.

La pena è **diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi**… ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto…)).

💡 Ratio Legis
Introduce circostanze aggravanti o attenuanti specifiche in relazione ai delitti contro l’amministrazione della giustizia commessi nell’ambito delle comunicazioni a distanza disciplinate dall’art. 384-bis c.p., adattando il regime sanzionatorio alle peculiarità di tali modalità di commissione.

🔍 Esempio Concreto
Le circostanze del caso concreto legate alle modalità di collegamento audiovisivo internazionale, disciplinate dalla norma, possono incidere sulla determinazione della pena per i delitti di falsità dichiarativa commessi in tale contesto.

⚖️ Giurisprudenza
Disposizione di coordinamento e affinamento del regime sanzionatorio applicabile ai fatti disciplinati dall’art. 384-bis c.p., riflettendo la crescente rilevanza delle modalità telematiche di assunzione della prova nella cooperazione giudiziaria internazionale.

📊 Schema
Fatti di falsità dichiarativa commessi mediante collegamento audiovisivo in rogatoria internazionale + circostanze specifiche previste dalla norma → adeguamento del trattamento sanzionatorio rispetto all’ipotesi ordinaria.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).