Art. 385 c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Evasione).

Chiunque, **essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade**, è punito con la reclusione ((da **uno a tre anni**)).

La pena è della reclusione ((da **due a cinque**)) anni se il colpevole commette il fatto **usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione**; ed è da tre a ((**sei**)) anni se la violenza o minaccia è commessa **con armi o da più persone riunite**.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che **essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato** nel provvedimento se ne allontani, nonchè al **condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale**.

Quando l'evaso **si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita**.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, tutelando l’effettività della privazione della libertà personale legittimamente disposta dall’autorità giudiziaria quale strumento essenziale per l’esecuzione della giustizia penale.

🔍 Esempio Concreto
Un detenuto che, approfittando di una falla nella sorveglianza, fugga dall’istituto penitenziario in cui è legalmente ristretto, risponde del reato di evasione, con pena aggravata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alle persone, mediante effrazione, con armi o da più persone riunite.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela l’effettività dell’esecuzione penale e delle misure restrittive della libertà personale, applicabile anche all’imputato sottoposto ad arresti domiciliari che si allontani illegittimamente dal luogo di restrizione.

📊 Schema
Stato di arresto o detenzione legale per un reato + evasione dal luogo di restrizione → delitto contro l’effettività dell’esecuzione penale, aggravato da violenza, minaccia, effrazione, armi o pluralità di persone.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).