Art. 387 c.p. – Colpa del custode

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, **preposto per ragione del suo ufficio alla custodia**… di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne **cagiona, per colpa, l'evasione**, è punito con la reclusione **fino a tre anni** o con la multa…

Il colpevole **non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura** della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità.

💡 Ratio Legis
Punisce, a titolo di colpa, il pubblico ufficiale incaricato della custodia di una persona arrestata, detenuta o internata che, per negligenza, ne cagiona o agevola l’evasione, tutelando l’effettività della custodia anche sul versante colposo della responsabilità di chi ne è istituzionalmente incaricato.

🔍 Esempio Concreto
Un agente di custodia che, per negligenza nella sorveglianza, consenta colposamente l’evasione di un detenuto affidato alla sua vigilanza, risponde del reato, con pena più mite rispetto alla procurata evasione dolosa.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che completa il sistema di tutela della custodia pubblica anche sul piano della responsabilità colposa del personale addetto alla vigilanza, riconoscendo la particolare delicatezza della funzione di custodia e la conseguente esigenza di diligenza rafforzata.

📊 Schema
Pubblico ufficiale incaricato della custodia + condotta colposa che cagiona o agevola l’evasione del detenuto → responsabilità colposa autonoma, distinta dalla procurata evasione dolosa dell’art. 386 c.p.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).