Art. 391-ter c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti).

((Fuori dei casi)) previsti dall'articolo 391-bis, chiunque **indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni** o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti ((al fine di renderlo)) disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da **uno a quattro anni**.

Si applica la pena della reclusione da **due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense**.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al **detenuto che indebitamente riceve o utilizza** un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

💡 Ratio Legis
Punisce, fuori dai casi di cui all’art. 391-bis c.p., chi indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo a comunicazioni, o ne consente l’uso indebito, o lo introduce in un istituto penitenziario per renderlo disponibile a un detenuto, tutelando il controllo delle comunicazioni dei detenuti quale strumento generale di sicurezza penitenziaria.

🔍 Esempio Concreto
Chi introduca clandestinamente un telefono cellulare in un istituto penitenziario per consegnarlo a un detenuto non sottoposto al regime del 41-bis, eludendo i controlli sulle comunicazioni previsti dall’ordinamento penitenziario, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che generalizza, rispetto a tutti i detenuti e non solo a quelli sottoposti al regime speciale, la tutela del controllo penitenziario sulle comunicazioni, colmando un vuoto normativo relativo alla diffusione di dispositivi di comunicazione clandestini negli istituti di pena.

📊 Schema
Detenuto, anche non sottoposto al 41-bis, + procacciamento indebito o introduzione in istituto di un dispositivo di comunicazione, oppure consenso al suo uso indebito → delitto contro il controllo penitenziario delle comunicazioni.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).