Art. 393-bis c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Causa di non punibilità).

**Non si applicano le disposizioni degli articoli 336** (Violenza o minaccia a P.U.), **337** (Resistenza a P.U.)… **quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto** preveduto negli stessi articoli, **eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni**.

💡 Ratio Legis
Esclude la punibilità per i delitti di violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale quando il pubblico ufficiale, l’incaricato di pubblico servizio o il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni, riconoscendo che la reazione del privato può risultare scusabile quando provocata da un comportamento illegittimo dell’agente pubblico.

🔍 Esempio Concreto
Chi reagisca con violenza o resistenza a un pubblico ufficiale che, eccedendo arbitrariamente i propri poteri, compia un atto manifestamente illegittimo nei suoi confronti, può beneficiare della non punibilità prevista dalla norma.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che introduce un bilanciamento tra il dovere di rispetto verso l’autorità pubblica e la reazione del privato di fronte a un comportamento arbitrario ed eccedente i limiti legittimi dei poteri esercitati dal pubblico ufficiale.

📊 Schema
Delitto di violenza/minaccia, resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale + condotta arbitraria del pubblico ufficiale che eccede i limiti delle proprie attribuzioni e dà causa al fatto → non punibilità dell’autore della reazione.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).