(( (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario).)).
((Chiunque, **all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza** all'esecuzione degli ordini impartiti… **commessi da tre o più persone riunite**, è punito con la reclusione da **uno a cinque anni**…
((**Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta** sono puniti con la reclusione da **due a otto anni**)).
((Se il fatto è commesso **con l'uso di armi**, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da **tre a dieci anni** nei casi previsti dal secondo comma)).
((Se dal fatto deriva, quale **conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima**… la pena è della reclusione da due a sei anni…; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la **morte**, la pena è della reclusione da **sette a quindici anni**…)).
((Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, **aumentata fino al triplo**, ma la pena della reclusione non può superare gli **anni venti**)).
Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.
- Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
- La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
- La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
- Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
- Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).
Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).