Chiunque fa parte di un'**associazione di tipo mafioso** formata da tre o più persone, è punito con la reclusione ((da **dieci a quindici anni**)).
Coloro che **promuovono, dirigono o organizzano l'associazione** sono puniti… con la reclusione ((da **dodici a diciotto anni**)).
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della **forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà** che ne deriva per **commettere delitti, per acquisire… il controllo di attività economiche**… o per **realizzare profitti o vantaggi ingiusti**… ovvero al fine di **impedire od ostacolare il libero esercizio del voto**…
Se l'associazione è **armata** si applica la pena della reclusione ((da **dodici a venti anni**)) nei casi previsti dal primo comma e ((da **quindici a ventisei anni**)) nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la **disponibilità**… **di armi o materie esplodenti**…
Se le attività economiche… sono **finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti**, le pene stabilite nei commi precedenti sono **aumentate da un terzo alla metà**.
Nei confronti del condannato è **sempre obbligatoria la confisca** delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato…
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla **camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere**, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
AGGIORNAMENTO (96), (118), (125), (233): Aumenti di pena in caso di misura di prevenzione e abrogazione di parte del settimo comma sulla decadenza di diritto.
Art. 416-bis.1
(Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose)
Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo **commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni** previste dallo stesso articolo, la pena è **aumentata da un terzo alla metà**.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 [minore età e concorso di persone], **concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa**…
Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo… nei confronti dell'imputato che, **dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori** anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi… la pena dell'ergastolo è **sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà**.
Nei casi previsti dal terzo comma [dissociazione collaborativa] **non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma** [aumenti di pena e prevalenza dell'aggravante mafiosa].
((Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma **si procede sempre d'ufficio**)).
Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.
- Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
- La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
- La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
- Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
- Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).
Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).