Art. 420 c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Attentato a impianti di pubblica utilità).

Chiunque commette un fatto **diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità**, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da **uno a quattro anni**.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).

💡 Ratio Legis
Punisce chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato, tutelando la continuità e la funzionalità di infrastrutture di rilevanza collettiva da condotte di attentato dirette a comprometterne l’operatività.

🔍 Esempio Concreto
Chi compia un’azione diretta a danneggiare o distruggere un impianto destinato a un servizio di pubblica utilità, senza che il fatto integri una più grave fattispecie di disastro, risponde del reato nella sua formulazione oggi vigente, dopo l’abrogazione dei commi relativi alla finalità di terrorismo, ormai assorbita nelle più specifiche fattispecie antiterrorismo.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che ha subito l’abrogazione dei commi originariamente dedicati all’aggravamento per finalità di terrorismo, disposta dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, a seguito del riordino della materia confluita nelle più organiche previsioni degli artt. 270-bis e seguenti c.p., mentre la fattispecie base relativa all’attentato all’impianto resta pienamente vigente.

📊 Schema
Impianto di pubblica utilità + fatto diretto a danneggiarlo o distruggerlo, salvo più grave reato → delitto contro la continuità dei servizi di pubblica utilità, nella formulazione base tuttora vigente.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).