Art. 422 c.p. – Strage

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, **al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità** è punito, **se dal fatto deriva la morte di più persone**, con la morte. (5)

Se è cagionata la **morte di una sola persona, si applica l'ergastolo**. In ogni altro caso si applica la reclusione **non inferiore a quindici anni**.

AGGIORNAMENTO (5) e (7): Sostituzione della pena di morte con l'ergastolo e aumento temporaneo di pena nel dopoguerra.

💡 Ratio Legis
Punisce con la massima severità chi, allo scopo di uccidere, compie un fatto diretto a porre in pericolo la pubblica incolumità, se dal fatto deriva la morte di più persone, tutelando l’incolumità di un numero indeterminato di persone da condotte di eccezionale gravità dirette a provocare una moria collettiva.

🔍 Esempio Concreto
Chi collochi un ordigno esplosivo in un luogo affollato con l’intento di uccidere un numero indeterminato di persone, provocandone effettivamente la morte di più d’una, risponde del reato di strage, punito con l’ergastolo quale pena massima dell’ordinamento.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie tra le più gravi dell’intero codice penale, che si distingue dall’omicidio plurimo per l’elemento specializzante del pericolo per la pubblica incolumità, ossia per un numero indeterminato di potenziali vittime, anziché per persone specificamente individuate.

📊 Schema
Scopo di uccidere + fatto diretto a porre in pericolo la pubblica incolumità + morte di più persone → delitto di strage, punito con l’ergastolo.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).