Art. 423-ter c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Pene accessorie).

… la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'**estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici**…

La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l'**interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi** ((nonché l'**interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione**… per la durata di cinque anni)).

💡 Ratio Legis
Prevede, in caso di condanna per il delitto di incendio boschivo doloso a pena non inferiore a due anni, l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici, nonché l’interdizione dall’assunzione di incarichi nella lotta attiva contro gli incendi boschivi.

🔍 Esempio Concreto
Un dipendente pubblico condannato per incendio boschivo doloso a una pena non inferiore a due anni subisce, oltre alla pena principale, l’estinzione del proprio rapporto di lavoro con l’amministrazione e l’interdizione dallo svolgimento di incarichi nella lotta attiva agli incendi boschivi per un periodo da cinque a dieci anni.

⚖️ Giurisprudenza
Disposizione che risponde al fenomeno, purtroppo ricorrente, di soggetti operanti nel settore antincendio boschivo responsabili essi stessi di condotte dolose, rafforzando l’effetto special-preventivo della condanna attraverso pene accessorie mirate.

📊 Schema
Condanna per incendio boschivo doloso a pena non inferiore a due anni + qualità di dipendente pubblico o di operatore antincendio → estinzione del rapporto di lavoro e interdizione dagli incarichi di lotta attiva agli incendi boschivi.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).