Art. 427 c.p. – Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque **rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe** o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane… **al solo scopo di danneggiamento**, è punito, se dal fatto deriva il **pericolo di un'inondazione o di una frana**… con la reclusione da **uno a cinque anni**.

Se il **disastro si verifica**, la pena è della reclusione da **tre a dieci anni**.

AGGIORNAMENTO (7): Aumento temporaneo di pena nel dopoguerra.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, mediante un fatto diretto a danneggiare cose proprie o altrui, cagiona un’inondazione, una frana o una valanga, tutelando l’incolumità pubblica anche quando l’evento calamitoso derivi da una condotta originariamente diretta al solo danneggiamento di un bene.

🔍 Esempio Concreto
Chi, per danneggiare intenzionalmente un terreno o una struttura, provochi inavvertitamente una frana che metta in pericolo l’incolumità pubblica, risponde del reato, secondo lo stesso schema previsto per il danneggiamento seguito da incendio.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che riproduce, per inondazione, frana e valanga, la medesima struttura intermedia già vista nell’art. 424 c.p. per l’incendio, tra il danneggiamento comune e l’evento calamitoso doloso in senso proprio.

📊 Schema
Condotta diretta a danneggiare cose proprie o altrui + inondazione, frana o valanga derivata dalla condotta, con pericolo per l’incolumità pubblica → delitto intermedio, sul modello dell’art. 424 c.p.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).